Abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania, un’altra vittoria dello Studio Legale Cundari.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), infatti, con ordinanza cautelare del 17/4/2020, ha accolto il ricorso patrocinato dallo Studio Legale Cundari avverso il mancato riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguito in Romania.
In particolare, il Consiglio di Stato ha sancito che “a fronte della sussistenza in capo all’odierno appellante sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia, sia della qualificazione abilitante all’insegnamento, conseguita presso un paese europeo, non sussistono i presupposti per il contestato diniego”.
Sulla base di tale risultato, è stata quindi sospesa l’esecutività della sentenza impugnata e, in via cautelare, il Consiglio di Stato ha disposto altresì la sospensione del diniego impugnato in primo grado.

Cogliamo l’occasione di questo nuovo successo per ricordarvi che lo Studio Legale Cundari è operativo e disponibile per informazioni.
È possibile contattarci all’indirizzo email info@studiolegalecundari.com o al numero 0823-345169.

L’ordinanza ministeriale n. 182 del 23.3.2020, attuativa della procedura di mobilità 2020/2021, a parere dello Studio Legale Cundari, prevede ingiuste preclusioni ed illegittimità ai danni dei docenti.
Lo studio, quindi, proporrà azioni individuali e collettive per tutti i docenti interessati, i quali, a tal fine, dovranno presentare, entro i termini previsti dall’O.M. 182/2020, la domanda di mobilità.
Il costo dell’azione INDIVIDUALE dinanzi al Tribunale ordinario è di euro 1.000,00 oltre contributo unificato qualora dovuto (nel caso di reddito familiare anno 2019 inferiore ad euro € 34.585,23 il pagamento del C.U. di euro 259,00 non è dovuto).
Il costo dell’azione COLLETTIVA dinanzi al Tribunale ordinario è di euro 500,00 oltre contributo unificato qualora dovuto (nel caso di reddito familiare anno 2019 inferiore ad euro € 34.585,23 il pagamento del C.U. di euro 259,00 non è dovuto).
Eccezionalmente, considerando il particolare momento che sta attraversando il Paese e le restrizioni imposte dai Decreti Legge per l’emergenza COVID-19, potrete inoltrare la documentazione solo a mezzo e-mail e spedire la documentazione in originale in un secondo momento a mezzo raccomandata a.r.
Lo studio si riserva di valutare l’accettazione del mandato sulla base del numero di adesioni pervenute.

A. RICORSO PER GLI INSEGNANTI IN RUOLO DALLE GRADUATORIE FIT NELL’A.S. 2019/20 E CHE NON POSSONO PARTECIPARE ALLA MOBILITÀ A CAUSA DEL VINCOLO QUINQUENNALE.
Possono partecipare a questo ricorso tutti gli insegnanti entrati in ruolo grazie alle graduatorie formatesi a seguito del FIT, anche a seguito delle disposizioni di cui al D.M. 631/2018, e che, a causa di vincoli temporali imposti dall’O.M. 182/2020, sono stati illegittimamente esclusi dalla partecipazione alla mobilità e sottoposti al vincolo quinquennale.
Per aderire all’azione sarà necessario seguire pedissequamente le istruzioni che seguono:
1. Scaricare la procura allegata.
2. Stampare due copie della procura, compilarle e firmarle entrambe in originale.
3. Procedere al pagamento della somma di € 1.000,00, per il ricorso individuale o di € 500,00 per il ricorso collettivo a mezzo bonifico da effettuare sulle coordinate bancarie rimesse di seguito.
4. Inoltrare, tramite raccomandata a.r. all’indirizzo: Studio Legale Cundari, Viale delle Querce n. 20 – Parco “I LARI” – 81100 Caserta , i seguenti documenti:
– due procure in originale e sottoscritte;
– copia del documento di identità e del codice fiscale;
– copia del bonifico effettuato alle coordinate allegate (nella causale del bonifico dovrete inserire il vostro nome, cognome, C.F.)
– contratto di immissione in ruolo;
– copia della domanda di mobilità;
– stralcio della graduatoria FIT da cui si evince la posizione e/o individuazione;
– ultima busta paga;
– certificati di servizio;
– In caso di reddito familiare per l’anno 2019 inferiore ad euro € 34.585,23: Modulo di esenzione dal contributo unificato di iscrizione a ruolo sottoscritto in originale.
Sulla busta deve essere apposta la scritta “Mobilità ricorso A” e ogni busta deve contenere una sola adesione.
5. Inoltrare a mezzo e-mail a info@studiolegalecundari.com la scansione di TUTTI I DOCUMENTI INOLTRATI A MEZZO RACCOMANDATA A.R., inserendo nell’oggetto dell’e-mail il vostro nome, cognome e la dicitura “Mobilità ricorso A”.

B. RICORSO PER GLI INSEGNANTI IN RUOLO SUL SOSTEGNO CHE NON POSSONO RICHIEDERE IL PASSAGGIO SU POSTO COMUNE A CAUSA DEL VINCOLO QUINQUENNALE.
Possono partecipare a questo ricorso tutti gli insegnanti di ruolo su posti di sostegno che abbiano svolto cinque anni di servizio sul sostegno considerando anche il pre-ruolo.
Per aderire all’azione sarà necessario seguire pedissequamente le istruzioni che seguono:
1. Scaricare la procura allegata.
2. Stampare due copie della procura, compilarle e firmarle entrambe in originale.
3. Procedere al pagamento della somma di € 1.000,00, per il ricorso individuale o di € 500,00 per il ricorso collettivo a mezzo bonifico da effettuare sulle coordinate bancarie rimesse di seguito.
4. Inoltrare, tramite raccomandata a.r. all’indirizzo: Studio Legale Cundari, Viale delle Querce n. 20 – Parco “I LARI” – 81100 Caserta , i seguenti documenti:
– due procure in originale e sottoscritte;
– copia del documento di identità e del codice fiscale;
– copia del bonifico effettuato alle coordinate allegate (nella causale del bonifico dovrete inserire il vostro nome, cognome, C.F.)
– contratto di immissione in ruolo;
– copia della domanda di mobilità;
– certificazione del titolo di specializzazione conseguita sul sostegno (se conseguita all’estero e riconosciuta in Italia inoltrare tutta la documentazione relativa anche all’intervenuto riconoscimento del titolo);
– ultima busta paga;
– certificati di servizio;
– contratti pre-ruolo stipulati su posti di sostegno;
– In caso di reddito familiare per l’anno 2019 inferiore ad euro € 34.585,23 Modulo di esenzione dal contributo unificato di iscrizione a ruolo sottoscritto in originale.
Sulla busta deve essere apposta la scritta “Mobilità ricorso B” e ogni busta deve contenere una sola adesione.
5. Inoltrare a mezzo e-mail a info@studiolegalecundari.com la scansione di TUTTI I DOCUMENTI INOLTRATI A MEZZO RACCOMANDATA A.R., inserendo nell’oggetto dell’e-mail il vostro nome, cognome e la dicitura “Mobilità ricorso B”.

C. RICORSO PER GLI INSEGNANTI CHE HANNO PRESTATO SERVIZIO PRE-RUOLO PRESSO GLI ISTITUTI PARITARI.
Possono partecipare a questo ricorso tutti gli insegnanti che hanno prestato servizio pre-ruolo presso scuole paritarie riconosciute.
Al momento della presentazione della domanda tale servizio dovrà essere dichiarato nell’allegato D.
Per aderire all’azione sarà necessario seguire pedissequamente le istruzioni che seguono:
1. Scaricare la procura allegata.
2. Stampare due copie della procura, compilarle e firmarle entrambe in originale.
3. Procedere al pagamento della somma di € 1.000,00, per il ricorso individuale o di € 500,00 per il ricorso collettivo a mezzo bonifico da effettuare sulle coordinate bancarie rimesse di seguito.
4. Inoltrare, tramite raccomandata a.r. all’indirizzo: Studio Legale Cundari, Viale delle Querce n. 20 – Parco “I LARI” – 81100 Caserta , i seguenti documenti:
– due procure in originale e sottoscritte;
– copia del documento di identità e del codice fiscale;
– copia del bonifico effettuato alle coordinate allegate (nella causale del bonifico dovrete inserire il vostro nome, cognome, C.F.)
– contratto di immissione in ruolo;
– domanda di mobilità con allegato D;
– attestazione del servizio pre-ruolo prestato presso istituti paritari;
– ultima busta paga;
– diniego al trasferimento;
– In caso di reddito familiare per l’anno 2019 inferiore ad euro € 34.585,23, Modulo di esenzione dal contributo unificato di iscrizione a ruolo sottoscritto in originale.
Sulla busta deve essere apposta la scritta “Mobilità ricorso C” e ogni busta deve contenere una sola adesione.
5. Inoltrare a mezzo e-mail a info@studiolegalecundari.com la scansione di TUTTI I DOCUMENTI INOLTRATI A MEZZO RACCOMANDATA A.R., inserendo nell’oggetto dell’e-mail il vostro nome, cognome e la dicitura “Mobilità ricorso C”.

D. RICORSO PER L’ESONERO DEL VINCOLO QUINQUENNALE PER I DOCENTI ASSUNTI DA FIT CON DISABILITÀ PERSONALE O DI UN CONGIUNTO.
Possono partecipare a questo ricorso tutti gli insegnanti entrati in ruolo grazie alle graduatorie formatesi a seguito del FIT (anche a seguito delle disposizioni di cui al D.M. 631/2018) che, a causa di vincoli temporali, rimangono illegittimamente esclusi dalla partecipazione alla mobilità e sottoposti al vincolo quinquennale e che hanno una disabilità personale o di un congiunto, ex art. 3 Comma, 3 della Legge 104/1992, riconosciuta prima del concorso.
Nel caso di disabilità del congiunto, più aderire al ricorso chi sia c.d. referente unico del disabile.
Per aderire all’azione sarà necessario seguire pedissequamente le istruzioni che seguono:
1. Scaricare la procura allegata.
2. Stampare due copie della procura, compilarle e firmarle entrambe in originale.
3. Procedere al pagamento della somma di € 1.000,00, per il ricorso individuale o di € 500,00 per il ricorso collettivo a mezzo bonifico da effettuare sulle coordinate bancarie rimesse di seguito.
4. Inoltrare, tramite raccomandata a.r. all’indirizzo: Studio Legale Cundari, Viale delle Querce n. 20 – Parco “I LARI” – 81100 Caserta , i seguenti documenti:
– due procure in originale e sottoscritte;
– copia del documento di identità e del codice fiscale;
– copia del bonifico effettuato alle coordinate allegate (nella causale del bonifico dovrete inserire il vostro nome, cognome, C.F.)
– contratto di immissione in ruolo;
– domanda di mobilità con allegato D;
– ultima busta paga;
– autocertificazione dei familiari (parenti o affini sino al terzo grado) del disabile che attestano impossibilità oggettiva ad assisterlo e/o altra documentazione;
– verbale della commissione medica di invalidità del disabile in situazione di gravità (art 3 comma 3 non rivedibile);
– certificato storico di famiglia (del disabile);
– certificato di residenza del docente e del disabile;
– attestati dei permessi ex. l.104/1992 ottenuti dalla scuola;
– diniego al trasferimento;
– In caso di reddito familiare per l’anno 2019 inferiore ad euro € 34.585,23 Modulo di esenzione dal contributo unificato di iscrizione a ruolo sottoscritto in originale.
Sulla busta deve essere apposta la scritta “Mobilità ricorso D” e ogni busta deve contenere una sola adesione.
5. Inoltrare a mezzo e-mail a info@studiolegalecundari.com la scansione di TUTTI I DOCUMENTI INOLTRATI A MEZZO RACCOMANDATA A.R., inserendo nell’oggetto dell’e-mail il vostro nome, cognome e la dicitura “Mobilità ricorso D”.

E. RICORSO VOLTO AD OTTENERE IL DIRITTO DI PRECEDENZA AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 3 DELLA L. N. 104/1992 ED IL CONSEQUENZIALE TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE PRESSO LA SEDE OVE RISIEDE IL DISABILE.
Possono partecipare a questo ricorso tutti gli insegnanti che non hanno ottenuto la mobilità e che sono referenti unici del un congiunto disabile, ex legge 104/1992 art 3 comma 3.
Per aderire all’azione sarà necessario seguire pedissequamente le istruzioni che seguono:
1. Scaricare la procura allegata.
2. Stampare due copie della procura, compilarle e firmarle entrambe in originale.
3. Procedere al pagamento della somma di € 1.000,00, per il ricorso individuale o di € 500,00 per il ricorso collettivo a mezzo bonifico da effettuare sulle coordinate bancarie rimesse di seguito.
4. Inoltrare, tramite raccomandata a.r. all’indirizzo: Studio Legale Cundari, Viale delle Querce n. 20 – Parco “I LARI” – 81100 Caserta , i seguenti documenti:
– due procure in originale e sottoscritte;
– copia del documento di identità e del codice fiscale;
– copia del bonifico effettuato alle coordinate allegate (nella causale del bonifico dovrete inserire il vostro nome, cognome, C.F.)
– contratto di immissione in ruolo;
– domanda di mobilità con allegato D;
– ultima busta paga;
– autocertificazione dei familiari (parenti o affini sino al terzo grado) del disabile che attestano impossibilità oggettiva ad assisterlo e/o altra documentazione;
– verbale della commissione medica di invalidità del disabile in situazione di gravità (art 3 comma 3 non rivedibile);
– certificato storico di famiglia (del disabile);
– certificato di residenza del docente e del disabile;
– attestati dei permessi ex. l.104/1992 ottenuti dalla scuola;
– diniego al trasferimento;
– In caso di reddito familiare per l’anno 2019 inferiore ad euro € 34.585,23 Modulo di esenzione dal contributo unificato di iscrizione a ruolo sottoscritto in originale.
Sulla busta deve essere apposta la scritta “Mobilità ricorso E” e ogni busta deve contenere una sola adesione.
5. Inoltrare a mezzo e-mail a info@studiolegalecundari.com la scansione di TUTTI I DOCUMENTI INOLTRATI A MEZZO RACCOMANDATA A.R., inserendo nell’oggetto dell’e-mail il vostro nome, cognome e la dicitura “Mobilità ricorso E”.

Nella raccomandata non si ammetteranno copie, fotocopie, firme pre-configurate o firme digitali.
Questo studio declina ogni responsabilità in merito all’eventuale mancata proposizione del ricorso qualora non siano rispettate le procedure previste nella presente informativa, riservandosi, anche in ipotesi di correttezza della procedura seguita, l’accettazione dei vostri mandati che verrà comunicata esclusivamente via e-mail.

ll Tar della Campania, dopo la precedente pronuncia che aveva disposto la sospensione della selezione concorsuale per la Categoria D, torna a pronunciarsi sul concorsone della Regione Campania.
I giudici del TAR Campania, infatti, hanno ordinato l’ammissione alle prova scritta dei candidati dello Studio Legale Cundari che era stati esclusi in seguito al mancato superamento della prova preselettiva.
In particolare, lo Studio ha rilevato l’erroneità della risposta al quesito n. 22 consentendo ai ricorrenti di recuperare il punteggio sufficiente per proseguire nella procedura concorsuale.
Il TAR Campania ha accolto il ricorso ritenendo erronea: “…la risposta ritenuta come esatta dal Formez – Ripam per il quesito n. 22, avendo gli stessi fatto riferimento al rapporto di parentela in relazione al rapporto fra cognati, che invece è di affinità e alla circostanza che dando per esatta la risposta data dalla ricorrente la stessa supererebbe la prova di resistenza…”.
Il Formez, quindi, ha consentito ai ricorrenti esclusi dalla prima prova selettiva che, assistiti dallo Studio Legale Cundari, hanno presentato ricorso di accedere alla prova scritta.
Per coloro che abbiano risposto correttamente alla domanda n. 22, ottenendo una valutazione erronea della stessa in seguito alla correzione, è ancora possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per accedere alla prova scritta.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 4/03/2020, ha accolto un importante ricorso patrocinato dallo Studio Legale Cundari, dichiarando il diritto del ricorrente alla conversione del proprio contratto a tempo determinato in un rapporto a tempo indeterminato, condannando le società convenute alla propria riassunzione ed al risarcimento del danno.

Nello specifico, il ricorrente lamentava la nullità dei contratti a tempo determinato stipulati con il datore di lavoro per violazione dell’art.5 comma III D. Lgs 368/2001 a causa del mancato decorso del termine minimo di 20 giorni tra la scadenza di un contratto e l’inizio del successivo, riferito all’intero gruppo di imprese.
Il Giudice, condividendo le tesi dei difensori del lavoratore, ha rigettato l’eccezione di decadenza sollevata dalla controparte, ritenendo che nelle ipotesi di violazione di commi 3 e 5 dell’art. 32 D.Lgs. 368/2001 non sia applicabile il termini di decadenza di 60 giorni per l’impugnativa del contratto a termine.
Ed invero, l’art.6 della L.604/1966, come modificato dall’art.32, I co L.183/2010, recita: “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’ essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore. L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.”
L’art.32 co III, ratione temporis vigente prevedeva: “Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre: a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. Laddove si faccia questione della nullità del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione del medesimo contratto, è fissato in centoventi giorni, mentre il termine di cui al primo periodo del secondo comma del medesimo articolo 6 è fissato in centottanta giorni.”
L’art.32, co III non richiama gli artt. 3 e 5 del D. Lgs n.368/2001 ai fini dell’applicazione del termine decadenziale, per cui il Tribunale di S. Maria C.V. ha ritenuto opportuna la scelta di aderire alla ricostruzione ermeneutica operata dalla Corte di Cassazione, che nega l’applicazione del regime decadenziale alle violazioni della disciplina sui contratti a tempo determinato previste dagli artt. 3 e 5 del D.Lgs 368/01, in quanto non espressamente richiamati nel I comma dell’art. 32 citato.
Il ricorso, pertanto, è stato accolto risultando evidente che il termine decadenziale di cui all’art.32 cit. non trova applicazione in fattispecie, come quella in esame, in cui si censuri la violazione dell’art.5, comma III l.368/2001, talché le relative eccezioni formulate sul punto dalle convenute, sono state ritenute prive di fondamento.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di S. Maria C.V., Dott.ssa Stefanelli, con ordinanza cautelare del 18/11/2019, ha accolto un ricorso patrocinato dagli Avv.ti Giuseppe Cundari e Marco Matano e, per la prima volta in Italia dopo la pronuncia del Consiglio di Stato n. 3722 del 22/07/2019, ha dichiarato illegittimo l’art. 8 CCNI del 6.03.19, ai commi 5 e 6, nella parte in cui dispone che “Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote:
– a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale;
– a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale;
– a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale.
Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno).”
A dire del Giudice, infatti, tale disposizione si pone in contrasto con l’art. 470 D.Lgs. 297/94, secondo cui “Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell’equiparazione tra mobilita professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico….”.
Secondo il Giudice del Lavoro di S. Maria C.V., quindi, “Alla luce della normativa ora illustrata le ragioni svolte da parte ricorrente appaiono fondate, per molteplici ragioni: va, in primo luogo, osservato che la norma invocata è chiara nel delegare alla contrattazione collettiva la regolamentazione della materia, ma individua in maniera assolutamente univoca il fine ultimo che deve ispirare le parti sociali, costituito dal “superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.
La previsione legislativa, quindi, contrariamente alla contrattazione collettiva, è inequivoca nell’accordare preferenza alle operazioni di mobilità territoriale rispetto alle immissioni in ruolo, che dovrebbero essere effettuate sui posti residui al termine delle prime……Del resto, in tal senso depongono anche le modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/09 all’art.2, commi 2 e 3-bis, del testo unico sul pubblico impiego, che hanno capovolto l’originario rapporto tra legge e contrattazione collettiva nella regolamentazione dei rapporti di lavoro pubblici, laddove la contrattazione collettiva nazionale può derogare alle disposizioni di legge soltanto ove la stessa fonte legale lo preveda e nei limiti in cui essa disponga, comminando la sanzione della nullità per le regole contrattuali che derogano alla legislazione senza alcuna autorizzazione.
Orbene, è evidente che nel caso di specie il testo dell’art. 470 cit. sia chiaro nell’orientare gli obiettivi che la contrattazione collettiva deve perseguire e, tenuto conto che dall’emanazione della predetta norma, alla sottoscrizione del CCNI del 6.03.2019 sono trascorsi oltre 24 anni, si appalesa nella sua dirompente evidenza la violazione dell’intentio legis ad opera dell’art. 8 CCNI del 6.03.19.
“.

Sulla scorta di tale motivazione, il Giudice del Lavoro del Tribunale di S. Maria C.V. ha ordinato alle Amministrazioni Scolastiche convenute, ma rimaste contumaci, di procedere all’immediato trasferimento della ricorrente in provincia di Caserta, tenendo conto della precedenza ex L. 104/92 e sulla totalità dei posti disponibili, ivi compresi quelli inizialmente destinati alle immissioni in ruolo.
Si tratta, come sopra chiarito, del primo provvedimento giudiziale reso dal un Giudice del Lavoro italiano su tale specifica e fondamentale problematica, fino ad oggi mai compiutamente affrontata dai tribunali.

Con la sentenza del 26\09\2018 il Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice di Lavoro, ha accolto il ricorso presentato dagli Avv.ti Giuseppe Cundari e Marco Matano, riconoscendo, alla ricorrente, il diritto all’integrale ricostruzione di carriera del servizio prestato in qualità di docente a tempo determinato, ai fini giuridici ed economici, nonché alla corresponsione delle differenze retributive non percepite per effetto del collocamento nelle fasce stipendiali inferiori, a far data dalla sottoscrizione del primo contratto a termine. Al contrario di quanto si era tentato di sostenere con la sentenza ‘‘Motter’’, dello scorso 20 settembre 2018, della Sesta Sezione della Corte di Giustizia, l’Avv. Giuseppe Cundari in collaborazione con l’Avv. Marco Matano, sono riusciti ad ottenere il riconoscimento integrale degli anni di servizio preruolo ai fini della progressione economica e dell’esatto inquadramento della posizione stipendiale.

Con la pubblicazione dei primi esiti circa la prova preselettiva del concorso DSGA, sono emerse evidenti contraddizioni nei risultati, che giustificano il ricorso ad un’azione giudiziale.
Studio Legale Cundari ha quindi scelto di proporre un ricorso a tutela degli esclusi alla prova preselettiva, in virtù delle incongruenze osservate.

1. Esclusi con punteggio superiore ad altri candidati ammessi in altre Regioni

Si sono riscontrati punteggi minimi estremamente oscillanti da un regione all’altra. Se nel Lazio il punteggio minimo di ammissione è stato 83, in Sicilia è invece stato collocato a 93. Partecipando alla stessa prova, un candidato che abbia avuto come risultato 92 viene quindi espulso in Sicilia quando, al contrario, avrebbe ottenuto l’ammissione in qualunque altra regione italiana. Dunque, a fronte di uno stesso test, non è accettabile che l’ammissione venga affidata alla scelta arbitraria della regione di partecipazione, bensì deve essere uniforme e coerente rispetto a tutte le altre regione, ai fini di un’ammissione basata esclusivamente sul merito.

2. Esclusi con punteggio superiore a 60
Appare illegittima la previsione del bando di ammettere alla prova scritta un numero di candidati triplo rispetto ai posti disponibili e non di tutti i candidati che abbiano superato la prova preselettiva con un punteggio pari o superiore a 60 su 100, dal momento che tale soglia sancisce la sufficienza utile ad accedere alle altre prove.

3. Esclusi che nella propria regione rientrano nella soglia pari a 4 volte anziché 3 dei posti banditi.

Dal momento che la prova preselettiva ha lo scopo di scremare, la soglia pari a 3 volte il numero dei posti appare illegittima. Il bando, infatti, prevede che si proceda alla prova preselettiva se il numero dei candidati partecipanti in regione supera le 4 volte il numero dei posti banditi. Non è ammissibile, perciò, che solo perché si siano presentati più candidati e si sia attivata la preselettiva, la si usi come ulteriore metodo di selezione ammettendo, ora, solo sino a 3 volte il numero dei posti banditi.

Il ricorso è dunque aperto a chi ha ottenuto un punteggio per cui avrebbe meritato l’ammissione in un’altra regione, a chi ha ottenuto almeno 60 su 100 e agli esclusi che rientrano nella soglia pari a 4 volte il numero dei posti banditi.

Per maggiori informazioni, contatta lo Studio Legale Cundari.

La mobilità docenti è una questione che ancora oggi vede la giurisprudenza divisa.

Lo Studio Legale Cundari ha conseguito un’importante vittoria per i propri ricorrenti, circa la mobilità docenti 2018/2019.
I Giudici del Lavoro dei Tribunali di Napoli Nord e Reggio Emilia, infatti, hanno riconosciuto il diritto dei ricorrenti al riconoscimento della precedenza ex art. 33, comma 5, legge 104/92 nella procedura di mobilità interprovinciale per l’anno scolastico 2018/2019 ed hanno conseguentemente ordinato al MIUR di tenere conto della suddetta precedenza nell’assegnazione dei posti disponibili con riguardo a quelli indicati nella domanda di mobilità.
La tesi difensiva avanzata dagli avvocati Giuseppe Cundari e Marco Matano sono state determinanti per la decisione, da parte dei Giudici del Lavoro, di affermare che la disposizione di cui all’art. 13 del punto IV del CCNI mobilità 2017/2018, nella parte in cui limita l’operatività delle disposizioni imperative dettate dall’art. 33, commi 3 e 5, legge 104/92, debba essere dichiarata nulla.
Sulla base di tali pronunce, i docenti che hanno scelto di ricorrere con lo Studio Legale Cundari hanno avuto il permesso di rientrare presso le proprie città di residenza.

Per maggiori informazioni sui ricorsi disponibili circa la mobilità, visita il sito web: www.studiolegalecundari.com

Il Tribunale di Milano, accogliendo in pieno un ricorso patrocinato dall’Avv. Giuseppe Cundari e dall’Avv. Marco Matano, ha ordinato all’Agenzia delle Entrate – Direzione Lombardia l’immediato ripristino del rapporto di lavoro con un docente che, inizialmente passato alle dipendenze del MIUR a seguito di mobilità professionale, aveva richiesto, ai sensi dell’art. 32 del CCNL Agenzie
Fiscali, la riassunzione presso l’Amministrazione di provenienza.
Il ricorrente, infatti, dopo numerosi anni trascorsi alle dipendenze dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Lombardia, aveva ottenuto la mobilità professionale trasferendosi alle dipendenze del MIUR e, successivamente, aveva richiesto di essere riassunto nell’Amministrazione di provenienza in virtù della facoltà espressamente riconosciuta dal CCNL Agenzie Fiscali.
Sta di fatto, però, che, nonostante il decorso di un rilevante lasso di tempo, l’Agenzia delle Entrate, nonostante l’obbligo di riscontro motivato normativamente previsto, non disponeva alcunché rispetto alla domanda di rientro del ricorrente, il quale si vedeva costretto a rivolgersi al Giudice del Lavoro di Milano al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto.
La vicenda risultava particolarmente complicata alla luce delle numerose sentenze emesse da diversi Tribunali italiani, tra i quali il Tribunale di Napoli e Roma, che avevano rigettato i ricorsi presentati da colleghi del ricorrente in situazioni analoghe e che intendevano essere riassunti nell’Amministrazione di provenienza.
Ebbene, il Tribunale di Milano, condividendo appieno la tesi difensiva degli Avv.ti Giuseppe Cundari e Marco Matano, ha accolto integralmente il ricorso ed ha ordinato l’immediata riassunzione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e con le medesime condizioni contrattuali.
All’Agenzia delle Entrate non resterà che dare sollecita attuazione al provvedimento giudiziario, rispettando anche in futuro i diritti e le prerogative che il CCNL di ctg. riconosce ai lavoratori.

Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, con nota n. 5636 del 2 aprile 2019, il M.I.U.R. ha provveduto a rigettare in modo collettivo tutte le istanze di riconoscimento della qualifica professionale conseguita in Romania che moltissimi docenti avevano tempestivamente inoltrato, senza, però, fornire una risposta a seguito di un’analisi individuale delle differenti posizioni, né ha provveduto all’analisi comparata dei percorsi formativi svolti.
Alla luce di ciò, riteniamo che tale nota sia totalmente illegittima e lesiva delle posizioni dei docenti che hanno presentato, in qualunque data, domanda di riconoscimento del titolo conseguito in Romania, in quanto il M.I.U.R. Avrebbe dovuto procedere ad una disamina puntuale di ciascuna singola richiesta inoltrata.
Per tali motivazioni vi è la possibilità, per tutti gli interessati, di aderire al ricorso collettivo volto all’impugnazione della nota n. 5636 del 2 aprile 2019.
Per casi particolari si avanzeranno anche ricorsi individuali per i quali sarà necessario fissare un appuntamento presso lo studio proprio al fine di una previa valutazione della specifica singola situazione.
Per aderire all’azione sarà necessario seguire pedissequamente le istruzioni che seguono.
1. Scaricare la procura allegata;
2. Stampare due copie della procura, compilarle e firmarle entrambe in originale;
3. Scaricare e compilare la scheda dati allegata;
4. Inoltrare, tramite raccomandata a.r. alla sede di Caserta dello Studio Legale Cundari (Viale delle Querce n. 20 – 81100 Caserta) i seguenti documenti:
– due procure in originale compilate e sottoscritte;
– copia del documento di identità;
– copia della scheda dati debitamente compilata
– copia dell’istanza di riconoscimento inoltrata al Miur, unitamente a copia della documentazione ad essa allegata ivi compresa la copia del titolo conseguito in
Romania;
Sulla busta deve essere apposta la scritta “Nota Romania” e ogni busta deve contenere una sola adesione.
5. Inoltrare a mezzo e-mail all’indirizzo info@studiolegalecundari.com la scansione di TUTTI
I DOCUMENTI INOLTRATI A MEZZO RACCOMANDATA A.R., inserendo nell’oggetto
dell’e-mail il vostro nome, cognome e la dicitura “ricorso nota Romania”.
6. Compilare (solo una volta e inserendo dati veritieri e verificati) il FORM on line
7. Tutta la procedura deve essere effettuata entro e non oltre il giorno 15 maggio
2019 (data di ricezione della raccomandata a.r.).
Attenzione, la carenza della documentazione richiesta o l’inesattezza dei dati inseriti comporterà l’esclusione dal ricorso.
QUESTO STUDIO DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN MERITO ALL’EVENTUALE MANCATO INSERIMENTO NEL RICORSO QUALORA LA DOCUMENTAZIONE NON DOVESSE GIUNGERE ENTRO I TERMINI STABILITI O NEL CASO IN CUI NON SIANO RISPETTATE LE PROCEDURE PREVISTE NELLA PRESENTE INFORMATIVA RISERVANDOSI L’ACCETTAZIONE DEI VOSTRI MANDATI.
Il costo di partecipazione al ricorso è di € 300,00 oneri fiscali compresi.
Non riteniamo che vi saranno problemi per il raggiungimento del numero minimo di
partecipanti alle azioni. In ogni caso è fissato il tetto minimo di 15 ricorrenti.