Ricorso Per il Ricalcolo della Pensione Militare ex art. 54 DPR 1092/1973

Lo Studio legale Cundari sta procedendo con i ricorsi per i militari in pensione al fine di ottenere la corretta applicazione delle aliquote di rendimento   da utilizzare nel calcolo della pensione (nella parte soggetta al metodo retributivo) ai sensi dell’art. 54 del D.P.R n.1092/1973.

Il ricorso è rivolto a tutti i militari arruolati negli anni 1981, 1982 e 1983, la cui pensione è stata liquidata con il sistema misto (retributivo e contributivo) e che al 31.12.1995 avevano maturato un’anzianità contributiva di almeno 15 anni si servizio utile

Nel dettaglio, l’articolo 54 prevede un’aliquota di rendimento maggiorata rispetto a quella che si applica al personale civile, pari al 2,93% per i primi 20 anni e all’1,80% per i successivi.

Ecco perché questo articolo riconosce al militare che abbia maturato almeno 15 anni di contributi (nel sistema retributivo, quindi prima della data del 1996) una pensione pari al 44% della base pensionabile.

L’Inps, però, interpreta restrittivamente la norma, riconoscendo, appunto, solo a coloro che hanno maturato tra i 15 e i 20 anni di contributi, prima del passaggio al metodo contributivo per il calcolo della pensione, la possibilità di beneficiare di aliquote di rendimento più vantaggiose.

Di conseguenza per tutti coloro, ad esempio per gli arruolati negli anni ‘80, che hanno meno di 15 anni di contributi vengono applicate le aliquote di rendimento previste per il personale civile, pari al 2,33% per i primi 15 anni.

I militari, invece, ritengono che l’interpretazione da dare sia più espansiva: anche chi ha meno di 15 anni, quindi, dovrebbe godere di un calcolo più vantaggioso grazie ad un’aliquota di rendimento del 2,93% per gli anni di servizio facenti riferimento al metodo retributivo.

Ecco perché in questi anni in molti hanno fatto appello alla giurisprudenza affinché venga riconosciuto un ricalcolo più vantaggioso rispetto a quello adottato dall’Inps. Nonostante le diverse pronunce in favore dei militari, però, l’Istituto di Previdenza non ha comunque fatto alcun passo indietro, continuando ad adottare l’articolo 54 solo ai militari con almeno 15 anni di contribuzione (entro il 1° gennaio 1996).

La Corte dei Conti centrale, con la sentenza n°228/2019 pronunciata il 22 novembre scorso, ha specificato che il Collegio ritiene che non “sussistono i presupposti per aderire alla richiesta di deferimento della questione alle Sezioni Riunite della Corte” (presentata dall’Inps) dal momento che “i riferiti contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione dell’art. 54 cit. si riscontrano nell’ambito della giurisprudenza di primo grado, e non concernono quella di appello, fermamente orientata nel senso della presente decisione”.

E’ quindi possibile presentare ricorso per il recupero delle differenze retributive dovute e l’adeguamento della pensione per il futuro, che sarà presentato innanzi alle Corti dei Conti territorialmente competenti.

L’applicazione della corretta aliquota pensionistica comporterà un aumento dell’ assegno di pensione variabile tra i 150, 00 euro ed i 250,00 euro.

Il costo del ricorso prevede il versamento di una quota di € 300,00 oltre ad un compenso pari al 10% sull’importo che verrà riconosciuto a titolo di indennizzo/risarcimento, solo in caso di esito positivo del ricorso e solo dopo l’effettivo incasso della somma stessa.

Adesione al Ricorso

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