La Sezione III bis del TAR del Lazio – Roma, in sede di trasposizione, con sentenza n. 2922/2018 resa in forma semplificata, allineandosi a quanto già disposto con la sentenza n. 9234 del 2017, non sospesa dal Consiglio di Stato, ha accolto un Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica patrocinato dallo Studio Legale Cundari ed ha annullato il D.M. 374/17, nella parte in cui, all’art. 2, “esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto i docenti in possesso di diploma I.T.P., previa valutazione caso per caso dell’amministrazione circa l’effettiva corrispondenza delle “nuove” classi di insegnamento per cui il docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell’allegato B del d.P.R. n. 19 del 2016 con quelle per cui l’insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi della Tabella C del d.m. n. 39 del 1998”.
Si tratta di una delle prime pronunce favorevoli su un ricorso straordinario per il quale vi era stata richiesta di trasposizione da parte del MIUR ex art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971, che conferma ulteriormente l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione Scolastica.