Con altre quattro ordinanze cautelari, i Giudici del Lavoro dei Tribunali di Napoli Nord e Reggio Emilia hanno riconosciuto il diritto dei ricorrenti al riconoscimento della precedenza ex art. 33, comma 5, legge 104/92 nella procedura di mobilità interprovinciale per l’anno scolastico 2018/2019 ed hanno conseguentemente ordinato al MIUR di tenere conto della suddetta precedenza nell’assegnazione dei posti disponibili con riguardo a quelli indicati nella domanda di mobilità.
I Giudici del Lavoro, infatti, condividendo la tesi difensiva degli Avv.ti Giuseppe Cundari e Marco Matano hanno affermato che la disposizione di cui all’art. 13 del punto IV del CCNI mobilità 2017/2018, nella parte in cui limita l’operatività delle disposizioni imperative dettate dall’art. 33, commi 3 e 5, legge 104/92, deve essere dichiarata nulla.
In virtù di tali pronunce, i docenti rientreranno nella propria città di residenza.
Grande soddisfazione da parte dei difensori per l’ottimo risultato raggiunto su una questione che vede la giurisprudenza ancora divisa.