In data odierna, sono state pubblicate le ordinanze cautelari con cui la Sezione III Bis del TAR del Lazio si è pronunciata favorevolmente sulle istanze cautelari formulate incidentalmente nei ricorsi patrocinati dagli Avv.ti Giuseppe Cundari e Marco Ippolito Matano ed ha ammesso, con riserva, i nostri ricorrenti a partecipare alla procedura concorsuale FIT.
Si tratta di circa 2000 ricorrenti, che avranno ora l’opportunità di accedere al concorso FIT.
Tali provvedimenti saranno immediatamente notificati agli uffici scolastici competenti al fine di permettere la calendarizzazione delle prove.

In seguito alla pubblicazione delle prime graduatorie del cd. concorso semplificato, riservato ai docenti abilitati, sono prevenute al nostro Studio numerose segnalazioni relative al mancato e/o errato riconoscimento del punteggio per i titoli dichiarati dai partecipanti.

È indispensabile, quindi, impugnare nel più breve tempo possibile e, comunque, nei termini di legge, le dette graduatorie al fine di tutelare la posizione dei partecipanti, ai quali dovrà essere riconosciuto un punteggio che rispetti pienamente i titoli dichiarati.
È evidente, infatti, che, in mancanza, i partecipanti al concorso subiranno un grave pregiudizio, in quanto si troveranno ad occupare una posizione in graduatoria deteriore, che non rispecchia il punteggio effettivamente spettante.

Si invitano, pertanto, tutti coloro che hanno partecipato alla procedura concorsuale a verificare i titoli dichiarati e, laddove non fosse stato riconosciuto il punteggio corrispondente, a contattare tempestivamente il nostro Studio al fine di ottenere la necessaria tutela.

Lo Studio Legale Cundari, ritenendo sussistere i presupposti, promuove l’avvio di un ricorso collettivo finalizzato all’ammissione alla prova scritta del concorso per dirigente scolastico, rivolto a tutti i candidati che hanno riportato nella prova preselettiva una votazione pari almeno a 60/100, corrispondente a 6/10.

Possono aderire al ricorso, tutti coloro che abbiano conseguito il punteggio di almeno 60 punti.

Infine, per aderire è necessario compilare il modulo allegato fornendo la propria documentazione personale e quella relativa al punteggio realizzato all’esito della prova preselettiva.

 

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4583 del 06.08.2018, accogliendo il nostro appello avverso la sentenza negativa del TAR Lazo, annulla il DM n. 400/2017, di aggiornamento annuale delle GAE, disponendo il reinserimento dei nostri ricorrenti e confermando la possibilità per coloro che erano stati depennanti per non aver presentato la domanda di aggiornamento, di poter essere reinseriti nella GAE in occasione dei successivi aggiornamenti con la semplice presentazione della domanda.

Si tratta di un importante risultato che consentirà ai nostri ricorrenti di avere concrete possibilità di aspirare all’assunzione a tempo indeterminato da GAE nelle rispettive classi di concorso.

Studio Legale Cundari comunica che, da oggi, è operativa la nuova sede di Milano – Via Monte Napoleone n. 8.
Per fissare appuntamenti con i professionisti dello Studio è possibile telefonare al n. 0294758485.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolto un ricorso cautelare patrocinato dagli Avvocati Giuseppe Cundari e Marco Matano avverso l’ordinanza ministeriale sulla mobilità 2017/18, nella parte in cui non prevedeva la possibilità di valutare il servizio preruolo prestato su sostegno ai fini del completamento del vincolo quinquennale e non consentiva l’attribuzione del punteggio per il servizio nella scuola paritaria.

Nel caso di specie, infatti, la ricorrente, al momento della presentazione della domanda, aveva chiesto il passaggio su posto comune, indicando, a tal fine, il servizio da precaria svolto su sostegno, servizio che, però, il MIUR non riteneva valutabile.

Ebbene, con l’importante pronuncia sopra richiamata, il Giudice del Lavoro di S. Maria C.V. ha ordinato al MIUR di disporre il passaggio della ricorrente su posto comune in virtù del riconoscimento del lungo periodo di preruolo (8 anni) prestato sul sostegno e di riconoscerle, altresì, il punteggio relativo al servizio svolto nelle scuole paritarie.

In particolare, per quanto riguarda il passaggio da posto di sostegno a posto normale, il Tribunale, condividendo integralmente la tesi dei legali, ha affermato che: “…la facoltà, prevista dall’art. 23, comma 9, del C.C.N.L. mobilità del 11.4.2017 ai docenti di sostegno, di chiedere, già prima del quinquennio, il trasferimento ad altra sede per analogo posto, evidenzia come non sia l’esigenza di garantire la continuità didattica la ratio sottesa alla previsione del vincolo di permanenza quinquennale stabilito per il trasferimento su posto comune. Viceversa, l’esigenza di garantire la continuità didattica potrebbe essere soddisfatta mediante la previsione di un periodo di servizio minimo sul posto di sostegno, prescindendo però dalla distinzione tra servizio di ruolo e rapporti di lavoro a tempo determinato, che di per sé resta del tutto estranea rispetto alla suddetta esigenza.

Secondo il Tribunale, pertanto, la mancata considerazione del periodo di precariato su sostegno ai fini del superamento del vincolo quinquennale sarebbe discriminatoria e si porrebbe in evidente contrasto con la disciplina dettata dalla Direttiva Europea 1999/70/CE.

All’esito di tale pronuncia cautelare, l’Amministrazione Scolastica dovrà procedere ad un’immediata riedizione della procedura di mobilità, garantendo alla docente sia il passaggio su posto comune, previa attribuzione di punti 6 per ogni anno di servizio prestato nella scuola paritaria.

La Sezione III bis del TAR del Lazio – Roma, in sede di trasposizione, con sentenza n. 2922/2018 resa in forma semplificata, allineandosi a quanto già disposto con la sentenza n. 9234 del 2017, non sospesa dal Consiglio di Stato, ha accolto un Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica patrocinato dallo Studio Legale Cundari ed ha annullato il D.M. 374/17, nella parte in cui, all’art. 2, “esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto i docenti in possesso di diploma I.T.P., previa valutazione caso per caso dell’amministrazione circa l’effettiva corrispondenza delle “nuove” classi di insegnamento per cui il docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell’allegato B del d.P.R. n. 19 del 2016 con quelle per cui l’insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi della Tabella C del d.m. n. 39 del 1998”.
Si tratta di una delle prime pronunce favorevoli su un ricorso straordinario per il quale vi era stata richiesta di trasposizione da parte del MIUR ex art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971, che conferma ulteriormente l’illegittimità dell’operato dell’Amministrazione Scolastica.