Il Consiglio di Stato in sede Giurisdizionale, con ordinanza n. 7128 dell’11.12.2020, ha disposto il commissariamento dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, che, con il proprio stigmatizzabile ed illegittimo comportamento, aveva arbitrariamente e volontariamente eluso quanto disposto dai Giudici di Palazzo Spada in ordine alla doverosa ammissione dei lavoratori somministrati, in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell’art. 20 del D.LGS 75/2017, alla procedura di stabilizzazione del personale precario indetta con l’avviso di indagine conoscitiva del 12.3.2020.
Tale importantissima statuizione, unica attualmente in Italia, costituisce la naturale conseguenza del superbo modus operandi dell’azienda ospedaliera, posto in essere in totale spregio di provvedimenti giurisdizionali favorevoli ai lavoratori ricorrenti.
Ed invero, la Terza Sezione del Consiglio di Stato, dapprima con decreto presidenziale n. 5906 del 6.10.2020 e, poi, con ordinanza cautelare n. 6335 del 30.10.2020, in accoglimento dell’istanza cautelare formulata in primo grado, ha disposto l’ammissione con riserva alla procedura di stabilizzazione del personale precario dell’Azienda ospedaliera casertana indetta con l’avviso di indagine conoscitiva del 12.3.2020 dei seguenti ricorrenti: Gli OSS: Buonanno Giuseppe, Stornaiuolo Angelo, Miele Giovanni, Sferragatta Marilina, Nespoli Addolorata, Cirillo Antonietta, Presutti Simona, Micco Anna Maria, Piccirillo Patrizia, Genghi Guido, Di Dato Anna Maria, Arini Giuseppe, Pascarella Clemente, Caruso Alessandro, Scola Luigi, Vinciguerra Raffaela, Rosanna Luongo, Moscato Antonino, D’Uonno Nicola, De Lucia Antonietta, Marcone Carmela, Arpante Tiziana, Feola Debora, Grieco Giuseppe, Della Ventura Rosa, Di Martino Luigi, Michelangelo Di Buono, Carfora Lucia, Alberico Francesco e Papa Anna Maria; e Gli Infermieri: Assunta Cirillo, Di Benedetto Carmela, Perrone Giacomo, Di Nuzzo Adriana, Moretta Margherita, Aldi Giovanna, Salvatore Luisa, Buonpane Cristina, Buonpane Filomena, Mercurio Angela, Iacomino Rita, Calenzo Rita, Fernanda Fatone, Iadicicco Rosa, Annunziata Vincenzo, Senneca Angela, Mangiacapre Rachele, Munno Luigi, Marruso Alfredo, Napolitano Giuseppe, Basile Annarita, Sorrentino Carmela, Brasiello Mario, Pierluigi Pezzera, De Lucia Marianna, Fatone Claudia, Zimbardi Cristian, Funzione Maria, Funzione Rosa, Fiorentino Clara, Marrone Maria Teresa e Bencivenga Francesco, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Giuseppe Cundari.
Sta di fatto, però, che l’Azienda ospedaliera casertana, in data 12.10.2020, nonostante quanto disposto dai Giudici di Palazzo Spada, in data 12.10.2020 (dopo quindi l’adozione del decreto presidenziale del 6.10.2020) pubblicava sul BURC un Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 60 Operatori Socio Sanitari, livello economico “Bs” con riserva del 10% dei posti per il per personale interno, ai sensi dell’art. 52 comma 1 bis D.LGS 265/2001, concorso che, poi, in data 6.11.2020 (dopo la notifica dell’ordinanza 6335 del 30.10.2020), pubblicava in G.U., fissando al 6/12/2020 il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.
Per tale motivo, gli Oss e gli Infermieri ricorrevano nuovamente al Consiglio di Stato, al fine di ottenere l’esatta esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 6335/2020, previa nomina di un commissario ad acta.
Ebbene, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 7128 dell’11.12.2020, condividendo appieno le ragioni dei ricorrenti, ritenendo che la violazione dell’ordinanza cautelare insita nella condotta serbata dalla P.A. risulta dimostrata per tabulas dalla condotta stessa posteriore alla predetta ordinanza, consistita non già nell’ammettere con riserva gli appellanti alla procedura di stabilizzazione – come ordinato da questa Sezione –, bensì nel proseguire nell’attività di svolgimento della procedura concorsuale indetta con la deliberazione n. 240 del 25 settembre 2020. In particolare, la violazione è resa manifesta dalla decisione di procedere, nonostante il dictum cautelare, alla pubblicazione in G.U. del bando di concorso….”, ha accolto il ricorso ed ha assegnato “…..all’Azienda Ospedaliera appellata un termine di quindici (15) giorni a decorrere dalla comunicazione in via amministrativa, o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza per procedere all’ammissione con riserva degli appellanti alla procedura di stabilizzazione ex d.lgs. n. 75/2017…”, con contestuale nomina, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., “del Commissario ad acta, incaricato di provvedere, previa sollecitazione della parte interessata, nell’ipotesi dell’inerzia dell’Azienda Ospedaliera perdurante oltre il citato termine di quindici giorni, designandolo in persona del Prefetto della Provincia di Caserta, o altro dipendente della Prefettura con qualifica non inferiore a quella di funzionario, da lui delegato, il quale, avvalendosi dei poteri a tal uopo necessari, procederà entro quindici (15) giorni decorrenti dalla scadenza del termine precedente alla predetta ammissione con riserva degli appellanti”.
Alla luce di tale provvedimento, pertanto, il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano dovrà disporre immediatamente l’ammissione dei predetti lavoratori appellanti alla procedura in parola, dandone tempestiva comunicazione all’Avv. Giuseppe Cundari ed evitare, così, l’insediamento del già nominato Commissario ad acta (Prefetto di Caserta), al quale peraltro il predetto difensore ha prontamente notificato l’ordinanza del Consiglio di Stato.