Il Tribunale di Milano, accogliendo in pieno un ricorso patrocinato dall’Avv. Giuseppe Cundari e dall’Avv. Marco Matano, ha ordinato all’Agenzia delle Entrate – Direzione Lombardia l’immediato ripristino del rapporto di lavoro con un docente che, inizialmente passato alle dipendenze del MIUR a seguito di mobilità professionale, aveva richiesto, ai sensi dell’art. 32 del CCNL Agenzie
Fiscali, la riassunzione presso l’Amministrazione di provenienza.
Il ricorrente, infatti, dopo numerosi anni trascorsi alle dipendenze dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Lombardia, aveva ottenuto la mobilità professionale trasferendosi alle dipendenze del MIUR e, successivamente, aveva richiesto di essere riassunto nell’Amministrazione di provenienza in virtù della facoltà espressamente riconosciuta dal CCNL Agenzie Fiscali.
Sta di fatto, però, che, nonostante il decorso di un rilevante lasso di tempo, l’Agenzia delle Entrate, nonostante l’obbligo di riscontro motivato normativamente previsto, non disponeva alcunché rispetto alla domanda di rientro del ricorrente, il quale si vedeva costretto a rivolgersi al Giudice del Lavoro di Milano al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto.
La vicenda risultava particolarmente complicata alla luce delle numerose sentenze emesse da diversi Tribunali italiani, tra i quali il Tribunale di Napoli e Roma, che avevano rigettato i ricorsi presentati da colleghi del ricorrente in situazioni analoghe e che intendevano essere riassunti nell’Amministrazione di provenienza.
Ebbene, il Tribunale di Milano, condividendo appieno la tesi difensiva degli Avv.ti Giuseppe Cundari e Marco Matano, ha accolto integralmente il ricorso ed ha ordinato l’immediata riassunzione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato e con le medesime condizioni contrattuali.
All’Agenzia delle Entrate non resterà che dare sollecita attuazione al provvedimento giudiziario, rispettando anche in futuro i diritti e le prerogative che il CCNL di ctg. riconosce ai lavoratori.