Il Giudice del Lavoro del Tribunale di S. Maria C.V., Dott.ssa Stefanelli, con ordinanza cautelare del 18/11/2019, ha accolto un ricorso patrocinato dagli Avv.ti Giuseppe Cundari e Marco Matano e, per la prima volta in Italia dopo la pronuncia del Consiglio di Stato n. 3722 del 22/07/2019, ha dichiarato illegittimo l’art. 8 CCNI del 6.03.19, ai commi 5 e 6, nella parte in cui dispone che “Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali. Le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50 per cento si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote:
– a.s. 2019/20 il 40% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 10% alla mobilità professionale;
– a.s. 2020/21 il 30% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 20% alla mobilità professionale;
– a.s. 2021/22 il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale interprovinciale e il 25% alla mobilità professionale.
Tali aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (comune/sostegno).”
A dire del Giudice, infatti, tale disposizione si pone in contrasto con l’art. 470 D.Lgs. 297/94, secondo cui “Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell’equiparazione tra mobilita professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico….”.
Secondo il Giudice del Lavoro di S. Maria C.V., quindi, “Alla luce della normativa ora illustrata le ragioni svolte da parte ricorrente appaiono fondate, per molteplici ragioni: va, in primo luogo, osservato che la norma invocata è chiara nel delegare alla contrattazione collettiva la regolamentazione della materia, ma individua in maniera assolutamente univoca il fine ultimo che deve ispirare le parti sociali, costituito dal “superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.
La previsione legislativa, quindi, contrariamente alla contrattazione collettiva, è inequivoca nell’accordare preferenza alle operazioni di mobilità territoriale rispetto alle immissioni in ruolo, che dovrebbero essere effettuate sui posti residui al termine delle prime……Del resto, in tal senso depongono anche le modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/09 all’art.2, commi 2 e 3-bis, del testo unico sul pubblico impiego, che hanno capovolto l’originario rapporto tra legge e contrattazione collettiva nella regolamentazione dei rapporti di lavoro pubblici, laddove la contrattazione collettiva nazionale può derogare alle disposizioni di legge soltanto ove la stessa fonte legale lo preveda e nei limiti in cui essa disponga, comminando la sanzione della nullità per le regole contrattuali che derogano alla legislazione senza alcuna autorizzazione.
Orbene, è evidente che nel caso di specie il testo dell’art. 470 cit. sia chiaro nell’orientare gli obiettivi che la contrattazione collettiva deve perseguire e, tenuto conto che dall’emanazione della predetta norma, alla sottoscrizione del CCNI del 6.03.2019 sono trascorsi oltre 24 anni, si appalesa nella sua dirompente evidenza la violazione dell’intentio legis ad opera dell’art. 8 CCNI del 6.03.19.
“.

Sulla scorta di tale motivazione, il Giudice del Lavoro del Tribunale di S. Maria C.V. ha ordinato alle Amministrazioni Scolastiche convenute, ma rimaste contumaci, di procedere all’immediato trasferimento della ricorrente in provincia di Caserta, tenendo conto della precedenza ex L. 104/92 e sulla totalità dei posti disponibili, ivi compresi quelli inizialmente destinati alle immissioni in ruolo.
Si tratta, come sopra chiarito, del primo provvedimento giudiziale reso dal un Giudice del Lavoro italiano su tale specifica e fondamentale problematica, fino ad oggi mai compiutamente affrontata dai tribunali.