In data 27/03/2019, il MIUR ha pubblicato gli esiti delle correzioni delle prove scritte per il Concorso a Dirigente Scolastico del 2018, e, quindi, l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale.

I candidati che non risultano nell’elenco degli ammessi alla prova orale possono proporre ricorso in considerazioni delle numerose irregolarità riscontrabili nell’operato dell’Amministrazione tra cui:

1) La prova scritta, nonostante l’esplicita previsione del bando, non è stata unica a livello nazionale. Infatti, in data 18 ottobre 2018 non è stato possibile svolgere la prova in Sardegna, contrariamente a quanto avvenuto in ogni altra parte d’Italia, a causa del differimento disposto dall’USR della Sardegna a seguito dell’ordinanza del Sindaco di Cagliari del 17/10/2018 che ha disposto la chiusura delle scuole del capoluogo per avverse condizioni meteo. La prova è stata poi fissata per il giorno 13 dicembre 2018, comportando così un’evidente vantaggio per i candidati sardi che in questi due mesi hanno potuto studiare di più, soprattutto considerando che i quadri di riferimento predisposti dal Ministero erano identici.

Sono stati, inoltre, riscontrati orari d’inizio diversi per lo svolgimento della prova scritta tra le diverse sedi d’esame. Ciò ha leso, ovviamente, alcuni principi amministrativi che sono alla base delle procedure concorsuali, quali quelli di equità e trasparenza. La simultaneità della prova, del resto, era imposta dal ‘Diario della prova scritta del corso-concorso nazionale’ pubblicato sulla G.U. n. 73 del 14/09/2018, secondo cui “……la prova scritta del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali si svolgerà in data 18 ottobre 2018, alle ore 10,00”.

2) La prova scritta è stata svolta con dei supporti informatici che si sono rivelati inidonei a consentire un corretto e sereno svolgimento della stessa. Su tutti, la schermata della prova presentava un solo rigo che conteneva fino a 250 caratteri, laddove, normalmente, un rigo contiene al massimo 80 caratteri. Il software utilizzato per la prova, poi, a differenza di quanto accaduto nelle sole province autonome di Trento e Bolzano, non prevedeva la possibilità di accedere ad un report finale della stessa, con conseguente impossibilità di verificare il numero dei quesiti svolti.

3) Le prove scritte inviate alle commissioni esaminatrici erano identificati con codici alfanumerici e codici fiscali. Tali codici, quindi, erano facilmente associabili ai nomi dei concorrenti, con evidente lesione del principio di anonimato della prova.

4) L’art. 8, comma 4, del bando stabiliva che ‹‹La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3.2. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie››.

Sta di fatto, però, che, in totale spregio della predetta disposizione e diversamente da quanto accaduto a Bolzano, due dei quesiti erano dei veri e propri “casi”. Tale circostanza si era verificata anche in occasione della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici del 2011, per lo svolgimento del quale, però, erano state concesse 8 ore, mentre per il concorso in parola i concorrenti avevano a disposizione solo 150 minuti per tutti i quesiti, tempo assolutamente insufficiente per poter elaborare una soluzione, rileggerla ed eventualmente correggerla.

5) Numerose difficoltà sono emerse anche per quanto riguarda la prova di lingua straniera. Sono stati rilevati, infatti: a) Gradi di difficoltà eterogenei della prova di lingua straniera b) Livelli non equipollenti al B2 richiesto, ma anzi assimilabili al C1 c) Brani molto lunghi, che il sistema non riusciva a gestire in maniera uniforme, frammentando il testo in più schermate, ciò determinando un notevole dispendio di tempo e un elevato grado di distrazione del candidato.

6) Non è specificato il criterio per l’assegnazione delle prove scritte alle commissioni esaminatrici, ed inoltre sono state disposte continue sostituzioni dei componenti delle Commissioni esaminatrici, attraverso i decreti dei giorni 23/11/2017, 18/01/2018, 04/02/2019, 11/02/2019, 19/02/2019, 28/02/2019, 15/03/2019.

Solo all’esito dell’accesso agli atti si potrà avere contezza dell’esistenza di vizi tali da azionare giudizi collettivi.

Il costo di adesione all’azione (che in seguito valuteremo insieme dopo l’accesso e le peculiarità ivi riscontrate se collettiva, individualizzata per piccoli gruppi selezionati o individuale) è pari a € 300,00.

Tale quota, appunto, comprende tutta la fase di studio ed approfondimento della Vs posizione ivi compreso l’accesso agli atti e la valutazione degli esiti dello stesso.

Tale somma, infine, in base al tipo di azione da intraprendere, potrà rappresentare l’intera quota di adesione in ipotesi di scelta per azione collettiva o di acconto per un eventuale ricorso individuale (da € 2.500,00 oltre iva, cpa e contributo unificato).

Per aderire all’azione è sufficiente compilare il form ENTRO IL 30/4.

Ciascun Docente, poi, dovrà far pervenire entro il 03/05/2019, direttamente allo studio, presso la sede di Caserta – Viale delle Querce n. 20, i seguenti documenti:

1) Copia della carta d’identità e del codice fiscale;

2) Scheda con i dati personali;

3) Procura alle liti compilata con i propri dati personali e debitamente sottoscritta;

4) Istanza di accesso agli atti trasmessa all’Amministrazione;

Per ulteriori informazioni potrete contattare direttamente lo Studio allo 0823/345169

Con il Decreto Ministeriale n. 92 del 08/02/2019 il M.I.U.R. ha dettato disposizioni concernenti i percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni e alle alunne con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado.
Il corso di specializzazione ha l’obiettivo di consentire il conseguimento del titolo indispensabile per l’insegnamento sui posti di sostegno.
Risultano esclusi dalla possibilità di partecipare al concorso le seguenti categorie per le quali predisporremo specifici ricorsi dinanzi al TAR Lazio:
– i Docenti in possesso di Diploma tecnico con accesso alle classi di concorso della tabella “A” (ad es. Diploma Istituto Tecnico Commerciale);
– i Docenti diplomati AFAM che non abbiano maturato 36 mesi di servizio e non abbiano conseguito i 24 CFU (incluso Accademia Belle Arti e Accademia di Danza);
– i Dottori di ricerca, privi dei 24 CFU e dei 36 mesi di servizio;
– i Docenti diplomati ISEF;
– gli Educatori abilitati come personale educativo (per la partecipazione al TFA Sostegno per la Scuola Primaria).
Al fine di consentire la partecipare al TFA Sostegno alle categorie sopra elencate, procederemo all’impugnativa del D.M. n. 92/2019 e del bando di ammissione ai percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni e alle alunne con disabilità della scuola dell’infanzia e primaria e della scuola secondaria di I e II grado che sarà successivamente pubblicato.

Con il DM del 17.10.2018 sono state pubblicate le modalità di espletamento della procedura concorsuale riservata
per l’accesso alla scuola dell’infanzia e primaria.
Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso del relativo titolo di studio e l’aver svolto, nel corso degli
ultimi otto anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali, almeno due annualità di servizio specifico,
rispettivamente sulla scuola dell’infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno.
Del tutto illegittimamente, però, il MIUR ha escluso la possibilità di partecipazione alla procedura concorsuale di
coloro che sono in possesso di diploma magistrale o di laurea in Scienze della Formazione Primaria, nonché di
coloro che non hanno maturato i due anni di servizio nella scuola entro la data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
Tali esclusioni risultano illegittime e discriminatorie, ragion per cui i candidati che intendono partecipare alla
procedura concorsuale dovranno impugnare il bando di concorso mediante uno dei diversi ricorsi predisposti dal
nostro Studio:

  • RICORSO PER COLORO CHE SONO IN POSSESSO DEL SOLO TITOLO DI DIPLOMA MAGISTRALE
  • RICORSO PER COLORO CHE HANNO REALIZZATO I DUE ANNI DI SERVIZIO IN PARTE NELLA
    SCUOLA DELL’INFANZIA ED IN PARTE NELLA SCUOLA PRIMARIA
  • RICORSO PER COLORO CHE HANNO REALIZZATO I DUE ANNI DI SERVIZIO NELLA SCUOLA
    PARITARIA
  • RICORSO PER COLORO PER I LAUREATI IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA SENZA I
    DUE ANNI DI SERVIZIO
  • RICORSO PER COLORO CHE HANNO REALIZZATO I DUE ANNI DI SERVIZIO NEL PERIODO DAL
    1999 AL 2009

Per aderire al ricorso è necessario compilare la documentazione allegata e la procura alle liti, inviandole a mezzo
posta al seguente indirizzo: Studio Legale Cundari, Viale delle Querce, n. 20, 81100 Caserta (CE), allegando copia
del documento di riconoscimento e del codice fiscale.
Successivamente sarà necessario inviare domanda di partecipazione cartacea al concorso entro il termine che
sarà indicato dal bando di concorso, utilizzando il modello che sarà fornito.

Lo studio Legale Cundari propone un ricorso volto ad ottenere il riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità (RIA) a favore dei Dirigenti scolastici assunti mediante procedura concorsuale che subiscono una decurtazione stipendiale derivante dal mancato riconoscimento della carriera svolta precedentemente come docenti.

Nella scuola esistono tre tipologie di dirigenti scolastici e tale differenziazione, sebbene gli stessi svolgano la medesima funzione, si riverbera anche sul trattamento retributivo e contributivo spettante agli stessi:

1. Ex presidi: coloro che sono divenuti dirigenti scolastici per essere già nel ruolo direttivo (art. 37 lett. C. CCNL 01.03.2002);

2. Ex presidi incaricati (art. 39 CCNL 01.03.2002);

3. Dirigenti scolastici assunti mediante procedura concorsuale provenienti dal ruolo della docenza.

I dirigenti scolastici assunti mediante procedura concorsuale rappresentano l’unica categoria penalizzata dall’interpretazione normativa da parte del Miur, in quanto, secondo il Ministero, non avrebbero diritto al versamento della retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), ovvero dell’assegno ad personam parametrato alla precedente mansione di docente che, invece, pacificamente spetta alle altre tipologie di presidi ed ex presidi incaricati.
Tale modus operandi determina una chiara ed evidente disparità di trattamento tra le suddette categorie di dirigenti scolastici, che, pur svolgendo la medesima funzione e ruolo e pur essendo inquadrati nella medesima Area V del Ccnl Dirigenza Scuola, vengono retribuiti in maniera difforme.

Possono aderire al ricorso tutti i Dirigenti Scolastici risultati vincitori degli ultimi concorsi ordinari che non si sono visti riconoscere la pregressa anzianità per il servizio prestato in qualità di docenti, compilando l’apposito form presente sul sito web dello studio www.studiolegalecundari.com.

Con il DM del 17.10.2018 sono state pubblicate le modalità di espletamento della procedura concorsuale riservata per l’accesso alla scuola dell’infanzia e primaria.
Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso del relativo titolo di studio e l’aver svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali, almeno due annualità di servizio specifico, rispettivamente sulla scuola dell’infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno.
Del tutto illegittimamente, però, il MIUR ha escluso la possibilità di partecipazione alla procedura concorsuale di coloro che sono in possesso di diploma magistrale o di laurea in Scienze della Formazione Primaria, nonché di coloro che non hanno maturato i due anni di servizio nella scuola entro la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Tali esclusioni risultano illegittime e discriminatorie ragion per cui i candidati che intendono partecipare alla procedura concorsuale dovranno impugnare il bando di concorso mediante uno dei diversi ricorsi predisposti dal nostro Studio:

  • RICORSO PER COLORO CHE SONO IN POSSESSO DEL SOLO TITOLO DI DIPLOMA MAGISTRALE
  • RICORSO PER COLORO CHE HANNO REALIZZATO I DUE ANNI DI SERVIZIO IN PARTE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA ED IN PARTE NELLA SCUOLA PRIMARIA
  • RICORSO PER COLORO CHE HANNO REALIZZATO I DUE ANNI DI SERVIZIO NELLA SCUOLA PARITARIA
  • RICORSO PER COLORO CHE RAGGIUNGONO I DUE ANNI DI SERVIZIO CON L’ANNO SCOLASTICO IN CORSO
  • RICORSO PER COLORO PER I LAUREATI IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA SENZA I DUE ANNI DI SERVIZIO
  • RICORSO PER COLORO CHE HANNO REALIZZATO I DUE ANNI DI SERVIZIO NEL PERIODO DAL 1999 AL 2009

Per aderire al ricorso è necessario compilare la documentazione allegata e la procura alle liti, inviandole a mezzo posta al seguente indirizzo: Studio Legale Cundari, Viale delle Querce, n. 20, 81100 Caserta (CE), allegando copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale.
Successivamente sarà necessario inviare domanda di partecipazione cartacea al concorso entro il termine che sarà indicato dal bando di concorso, utilizzando il modello che sarà fornito.

retribuzione professionale docenti precari

Con la recente Ordinanza n. 20015/2017 La Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto dei docenti precari, impiegati nelle istituzioni scolastiche anche con supplenze brevi e saltuarie, di ottenere il pagamento della Retribuzione Professionale Docenti.

La condotta del MIUR, infatti, che omette di corrispondere la Retribuzione Professionale Docenti ai precari viola la Direttiva Comunitaria 1999/70/Cee, creando un’evidente discriminazione nei confronti del personale occupato con contratti di durata inferiore ad un intero anno.

L’importo che è possibile recuperare ammonta di circa 140 Euro lordi per ogni mese di servizio.

Per aderire al ricorso e recuperare gli importo non corrisposti dal MIUR potete contattare il nostro Studio fornendo i contratti di assunzione e le relative buste paga.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cassino, con sentenza del 26/9/2018, ha accolto un ricorso patrocinato dagli Avv.ti Giuseppe Cundari e Marco Matano ed ha dichiarato il diritto della ricorrente all’integrale riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera, del sevizio prestato in qualità di docente a tempo determinato, con conseguente attribuzione delle classi stipendiali maturale per effetto del predetto riconoscimento e pagamento, in suo favore, delle differenze retributive maturate e non corrisposte per effetto del collocamento nelle fasce stipendiali inferiori a far data dalla sottoscrizione del primo contratto a temine.
Grande soddisfazione degli Avv.ti Cundari e Matano per aver raggiunto un risultato così importante dopo la sentenza della Sesta Sezione della Corte di Giustizia.

Con altre quattro ordinanze cautelari, i Giudici del Lavoro dei Tribunali di Napoli Nord e Reggio Emilia hanno riconosciuto il diritto dei ricorrenti al riconoscimento della precedenza ex art. 33, comma 5, legge 104/92 nella procedura di mobilità interprovinciale per l’anno scolastico 2018/2019 ed hanno conseguentemente ordinato al MIUR di tenere conto della suddetta precedenza nell’assegnazione dei posti disponibili con riguardo a quelli indicati nella domanda di mobilità.
I Giudici del Lavoro, infatti, condividendo la tesi difensiva degli Avv.ti Giuseppe Cundari e Marco Matano hanno affermato che la disposizione di cui all’art. 13 del punto IV del CCNI mobilità 2017/2018, nella parte in cui limita l’operatività delle disposizioni imperative dettate dall’art. 33, commi 3 e 5, legge 104/92, deve essere dichiarata nulla.
In virtù di tali pronunce, i docenti rientreranno nella propria città di residenza.
Grande soddisfazione da parte dei difensori per l’ottimo risultato raggiunto su una questione che vede la giurisprudenza ancora divisa.

Un nuovo ed importante risultato, quello conseguito dallo Studio Legale Cundari.

Il Consiglio di Stato, con Decreto monocratico emesso inaudita altera parte, ha accolto l’istanza cautelare formulata in via incidentale con un ricorso patrocinato dall’Avv. Giuseppe Cundari ed ha disposto l’immediata ammissione alla classe successiva del Liceo Scientifico di uno studente che il Consiglio di Classe aveva ritenuto non idoneo, ritenendo pienamente fondate le censure
formulate dal legale.
In particolare, i docenti del ricorrente, nonostante le gravi insufficienze dell’alunno riscontrate alla fine del primo quadrimestre, non avevano predisposto appositi corsi di recupero, limitandosi, poi, a dichiararne la non ammissione alla classe successiva.
Il Supremo Consesso Amministrativo, accogliendo in pieno la tesi sostenuta dal difensore del ricorrente, ha ordinato all’Amministrazione Scolastica di ammetterlo con immediatezza alla classe IV del Liceo Scientifico, ravvisando, altresì, la sussistenza di un pregiudizio di estrema gravità ed urgenza tale non consentire l’attesa dell’esito della camera di consiglio fissata per il 18/10/2018.

In data odierna, sono state pubblicate le ordinanze cautelari con cui la Sezione III Bis del TAR del Lazio si è pronunciata favorevolmente sulle istanze cautelari formulate incidentalmente nei ricorsi patrocinati dagli Avv.ti Giuseppe Cundari e Marco Ippolito Matano ed ha ammesso, con riserva, i nostri ricorrenti a partecipare alla procedura concorsuale FIT.
Si tratta di circa 2000 ricorrenti, che avranno ora l’opportunità di accedere al concorso FIT.
Tali provvedimenti saranno immediatamente notificati agli uffici scolastici competenti al fine di permettere la calendarizzazione delle prove.